STATUTO DEL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERONA (18.03.2013)

ART. 1 – RAGIONE SOCIALE
Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Verona, istituitosi in Verona il 3 febbraio 1968, è disciplinato dal presente Statuto.
Il Collegio potrà aderire ad altri Enti ed Organizzazioni se ciò faciliterà il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI
Il Collegio è una libera associazione apolitica, che intende perseguire i seguenti scopi:
• promuovere il perfezionamento professionale, l’aggiornamento e il miglioramento culturale degli ingegneri, con studi, convegni, conferenze, incontri informativi, corsi di aggiornamento, e pubblicazioni su tutti i problemi interessanti la categoria: tecnici, economici, architettonico-urbanistici, soprattutto nell’ambito cittadino, provinciale e regionale;
• sviluppare rapporti di collaborazione ed intesa tra gli Ingegneri ed ogni altra categoria professionale od associazione culturale interessata a tematiche analoghe;
• contribuire alla formazione di tecnici efficienti, diffondendo i risultati del progredire e del divenire della tecnica con l’azione e con la stampa, operando per una migliore qualificazione professionale dei tecnici ausiliari e delle maestranze nei loro rispettivi limiti di competenza;
• tutelare il prestigio e la valorizzazione delle funzioni degli Ingegneri nella vita sociale moderna;
• svolgere attività di aiuto ed assistenza per i giovani laureati all’inizio della professione, per i colleghi disoccupati,bisognosi ed invalidi;
• organizzare viaggi, visite e simposi.

ART. 3 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale del Collegio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 4 – SOCI
I Soci del Collegio si distinguono in soci effettivi, soci studenti, soci aderenti, soci onorari.
• Soci effettivi–Possono essere ammessi come “Soci effettivi” i laureati in Ingegneria presso Università e Politecnici Italiani ed Istituti stranieri, il cui titolo di studio sia riconosciuto nell’Unione Europea.
• Soci studenti – Possono essere ammessi come `Soci studenti” gli iscritti alle facoltà di Ingegneria dei Politecnici e delle Università dell’Unione Europea.
• Soci aderenti – Possono essere ammessi come “Soci aderenti” gli Enti e le Aziende che svolgono una qualificata attività nei campi dell’Ingegneria e dell’Architettura; ogni socio aderente ha diritto ad un solo voto.
• Soci onorari – Su proposta del Consiglio, può essere conferito il titolo di “Socio onorario” a persone, anche non iscritte al Collegio, che abbiano notoriamente contribuito con studi e opere eminenti, alla cultura nel campo dell’Ingegneria e dell’Architettura o che comunque si siano rese altamente benemerite nei riguardi del Collegio.
• Soci utenti– Il Consiglio ha la facoltà di accettare come soci, in numero limitato, anche altri soggetti direttamente interessati alle attività del Collegio. A tali soci, che possono usufruire dei servizi alle condizioni riservate agli iscritti, non è riconosciuto diritto di voto.

ART. 5 – PATRIMONIO DEL COLLEGIO – QUOTE SOCIALI
Il patrimonio del Collegio è costituito dai contributi dei soci (quote sociali) e dalle liberalità disposte a suo favore.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto ed al pagamento della quota annuale stabilita. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro la data di scadenza annuale dell’esercizio sociale.
Le quote sociali saranno stabilite anno per anno per le varie categorie di soci dal Consiglio, in relazione alle esigenze di bilancio.
Il Collegio potrà sempre deliberare la costituzione di un fondo di riserva, determinandone l’ammontare.
II Collegio potrà convertire, per deliberazione dell’Assemblea, le liquidità patrimoniali in beni che possano risultare utili a scopi sociali.

ART. 6- ORGANI DEL COLLEGIO
Sono organi del Collegio:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio: è composto di sette membri eletti tra i soci effettivi ed un membro, senza diritto di voto, indicato tra i componenti effettivi dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. E’ facoltà del Consiglio nominare ulteriori due membri senza diritto di voto. II Presidente ed i componenti del Consiglio durano in carica quattro* anni e sono rieleggibili.
Tutti i membri degli Organi del Collegio sono eletti tra i Soci effettivi.

ART. 7- PREROGATIVE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi, studenti, aderenti ed onorari, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso, ed aventi quindi diritto di voto. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio presente in Assemblea ed avente diritto di voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno decorso,e del bilancio preventivo dell’anno iniziato, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio, o ne sia richiesta la convocazione da almeno un ventesimo dei soci effettivi aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, indicante l’ordine del giorno, potrà essere inviato ai Soci via mail, almeno dieci giorni prima della riunione. e dovrà indicare anche la data della seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio ed in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati con delega almeno un terzo dei soci aventi diritto, in seconda convocazione con qualunque numero di presenze.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi.
Sono domandati all’Assemblea:
• l’ indirizzo e i programmi del Collegio;
• l’ elezione dei membri del Consiglio;
• l’ esame e l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
• lo scioglimento del Collegio e la devoluzione degli eventuali residui netti, in seguito a regolare bilancio di liquidazione, ai fini di pubblica utilità, di assistenza ad altra analoga associazione. Tre liquidatori, nominati dall’Assemblea che delibera lo scioglimento, saranno competenti a giudicare, in modo inappellabile sulla devoluzione nell’ambito delle ipotesi sopra formulate.

ART . 8- MODIFICHE DELLO STATUTO
Per deliberare sulle modifiche dello Statuto, l’Assemblea deve essere convocata come “straordinaria”.
In essa deve essere presente, o rappresentata per delega, in prima convocazione almeno la metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea è valida con qualunque numero di presenze.
Le modifiche proposte, per essere approvate, debbono riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti presenti e/o con delega.

ART. 9- COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Autorizzato dall’Assemblea, può stare in giudizio come attore o convenuto e nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente presiede il Consiglio e, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 10- COMPITI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio si riunisce, salvo diverse necessità, con frequenza mensile in date stabilite dal Consiglio stesso.
Il Consiglio opera a maggioranza di voti. Nel caso siano presenti un numero pari di consiglieri con diritto di voto, in caso di parità di voti sarà determinante il voto del Presidente.
Al Consiglio è affidata l’amministrazione dei fondi e la tenuta della contabilità del Collegio, nonché la conservazione dei verbali delle Assemblee, che saranno compilati a cura del Segretario ed approvati dal Consiglio.
E’ compito del Consiglio promuovere attività di cui all’art. 2 del presente statuto che hanno attinenza con l’oggetto sociale del Collegio, anche organizzando convegni ai quali potranno partecipare rappresentanti di associazioni e singole persone estranee al Collegio, invitati dal Presidente su proposta dei soci.
*Il Presidente ed i componenti del Consiglio attuali restano in carica 2 anni.

ART. 11- COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Il Segretario sovrintende al funzionamento degli uffici, provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea.
Il Segretario inoltre accoglie le domande di ammissione di nuovi soci, quando non ritenga opportuno rimettere al Consiglio la decisione su casi particolari.
Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria ordinaria del Collegio ed è delegato dal Presidente a rappresentare ad ogni effetto il Collegio nei rapporti con le Aziende di Credito per tutta la durata del suo mandato.

ART. 12- VALIDITA’ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERE
Per i vari Organi del Collegio – fatta eccezione per l’Assemblea disciplinata come detto all’art. 7 – le riunioni sono valide se è presente fisicamente la maggioranza dei membri. Le delibere sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13- SUBENTRO NELLE CARICHE
Nel caso che, per un qualsiasi motivo, un membro del Consiglio venga a cessare dalla carica, gli subentra automaticamente il candidato non eletto primo per numero di voti e, in caso di parità, quello con maggiore anzianità di iscrizione al Collegio. Nel caso venga a cessare dalla carica il Presidente, il Consiglio provvederà a nominare un nuovo Presidente nell’ambito dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 14
Il Collegio non ha scopo di lucro. E’ vietata espressamente la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Verona, 18 marzo 2013